Con le modifiche apportate dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.
Il cittadino non deve più chiedere certificati nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (quali ad esempio banche, assicurazioni, notai ma anche società, ecc.) i quali - per contro - hanno l’obbligo di ricevere le autocertificazioni presentate dagli interessati con una notevole semplificazione (i modelli si possono reperire facilmente – sotto è allegato un fac simile) e risparmio di tempo che era necessario per recarsi agli sportelli o prenotare appuntamento in Comune, nonché un risparmio in termini economici non indifferente di € 16,52 per ogni certificato.
Ricordiamo che con autocertificazione si intendono le dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali si possono sicuramente dichiarare i seguenti stati, fatti o qualità:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Il privato che riceverà le autocertificazioni potrà rivolgersi, formulando una richiesta corredata dal consenso del dichiarante, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici all’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, la quale è tenuta a fornire conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non si applica la nuova normativa.